Atto Costitutivo

Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI) – Perugia: conferma e sostituzione dell’atto costitutivo.

Provvedimento n. 000113 del 30 ottobre 2013

 IL PRESIDENTE

  • Visto il provvedimento ordinamentale del Presidente CNR pro tempore n. 15768, in data 22 gennaio 2001, avente per oggetto “Costituzione dell’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica” con sede a Perugia, adottato in attuazione dell’art. 2 del “Regolamento sull’istituzione ed il funzionamento degli Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche” predisposto ai sensi del D. Lgs. n. 19/99;
  • Visto il provvedimento del Direttore dell’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica, ad integrazione del succitato provvedimento ordinamentale n. 15768, in data 22 gennaio 2001;
  • Visto il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)” con particolare riguardo all’art. 14 che definisce la natura ed i compiti degli Istituti del CNR e all’art. 23 comma 9 che abroga il succitato D. Lgs. n.19/99 ad eccezione dei commi 3 lett. a) e 6 dell’articolo 13;
  • Visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, DPCNR in data 4 maggio 2005, n. 0025033;
  • Visto il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di cui al DPCNR del 4 maggio 2005, n. 0025034;
  • Visto il Regolamento del Personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche di cui al DPCNR del 4 maggio 2005, n. 0025035;
  • Visto il Provvedimento ordinamentale del Presidente del CNR n. 107 prot. AMMCNT-CNR n. 0004022 in data 25 settembre 2008 di conferma e sostituzione dell’atto costitutivo dell’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI) con sede a Perugia;
  • Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 147 in data 9 ottobre 2013 che dispone la soppressione della Unità Operativa di Supporto di Firenze dell’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI) e contestualmente dà mandato al Presidente del CNR di modificare con proprio decreto l’atto costitutivo dell’Istituto IRPI e, precisamente l’art. 9 “Norme Transitorie” nonché a porre in essere tutte le eventuali integrazioni necessarie in sede di attuazione della deliberazione;
  • Ritenuto quindi di dover sostituire l’atto costitutivo dell’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI) di Perugia, in conseguenza ed in relazione alle intervenute modifiche, secondo il testo appresso indicato;

DECRETA

Art. l – Denominazione e sede

  1. L’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica, già operante quale struttura scientifica del CNR, è confermato ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari quale Unità organizzativa afferente al Dipartimento Scienze del sistema Terra e tecnologie per l’ambiente.
  2. L’Istituto ha sede a Perugia.

Art. 2 – Operatività e compiti

  1. L’Istituto opera, nell’ambito della programmazione del CNR, con autonomia scientifica, finanziaria e gestionale.
  2. L’Istituto costituisce centro di responsabilità ai sensi del Regolamento di contabilità ed opera secondo le disposizioni ivi contenute e secondo gli altri Regolamenti dell’Ente.
  3. L’Istituto, nell’ambito del piano triennale di attività, svolge attività di ricerca ed ogni altra attività prevista al Capo IV del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, nelle seguenti principali aree tematiche:

Attività di ricerca e sviluppo tecnologico interdisciplinari sui rischi naturali, con particolare attenzione a quelli geo-idrologici, mirate al miglioramento delle conoscenze geologiche, geomorfologiche, idrologiche, idrauliche, idrogeologiche, pedologiche, geotecniche, geomeccaniche, geotermiche, ambientali, a tutte le scale geografiche e temporali, anche allo scopo di definire caratteri, metodi e strumenti, anche operativi, per la previsione e la prevenzione degli eventi geo-idrologici e delle loro conseguenze, e per la definizione e la mitigazione del rischio e delle strategie di adattamento.

Attività di consulenza scientifica e tecnica nel settore dei rischi geologico, geomorfologico, idrologico, idraulico (inondazioni, colate di detrito, frane, movimenti di massa, fenomeni erosivi, glaciali e peri-glaciali, evoluzione delle coste, subsidenze e sollevamenti, inquinamento e depauperamento delle risorse idriche superficiali e sotterranee), del monitoraggio, della caratterizzazione dei suoli e delle rocce, della difesa del suolo, della protezione civile, e della pianificazione territoriale e di bacino, delle risorse rinnovabili e delle bonifiche ambientali.

Attività di formazione superiore anche post-universitaria in tutti i campi inerenti i rischi naturali e antropici e la loro previsione e mitigazione, la difesa del suolo, la pianificazione territoriale, la protezione civile, e la sicurezza sociale.

Art. 3 – Unità Organizzative di Supporto

  1.  L’Istituto può avere Unità Organizzative di Supporto, in sede diversa dalla sede istituzionale dell’Istituto stesso, da costituirsi ai sensi dell’articolo 30, comma 3 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.
  2. Alle Unità Organizzative di Supporto è preposto un responsabile, incaricato dal Direttore di Istituto, delegato alla gestione.

 Art. 4 – Unità di Ricerca presso Terzi

  1. L’Istituto può proporre al Dipartimento di afferenza l’istituzione di Unità di ricerca presso terzi, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.

 Art. 5 – Organi

  1. Sono organi dell’Istituto:
  2. a) Il Direttore
  3. b) Il Consiglio di Istituto

Art. 6 – Direttore

  1. Il Direttore dirige e coordina l’attività dell’Istituto ed è responsabile del suo funzionamento complessivo e dei risultati dell’attività svolta; svolge tutti i compiti attribuitigli dai Regolamenti e dagli altri atti generali dell’Ente.

Art. 7 – Consiglio di Istituto

  1. Il Consiglio di Istituto svolge i compiti di cui all’articolo 31 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.
  2. Il Consiglio di Istituto è composto:

2.1 dal Direttore, che lo presiede;

2.2 da una rappresentanza elettiva dei ricercatori e tecnologi dell’Istituto fissata in n. 5 membri.

  1. Al Consiglio di Istituto, limitatamente alle materie indicate dalle disposizioni regolamentari, partecipa un rappresentante eletto del personale tecnico-amministrativo.
  2. Le procedure elettive dei rappresentanti nel Consiglio sono disciplinate dalle Istruzioni per l’elezione del Consiglio di Istituto riportate nell’allegato A che fa parte integrante del presente provvedimento.
  3. All’esito delle procedure elettorali suddette il Direttore adotta l’atto di costituzione del Consiglio di Istituto.
  4. I rappresentanti eletti durano in carica 3 anni.

Art. 8 – Risorse

  1.  Con il presente provvedimento vengono confermate le risorse finanziarie, umane e strumentali in dotazione dell’Istituto stesso, come operante ai sensi del previgente quadro normativo e regolamentare.
  2. In sede di Piano Triennale e dei suoi aggiornamenti annuali potranno essere modificate le risorse finanziarie, umane e strumentali, assicurate all’Istituto per lo svolgimento delle proprie attività ai sensi dell’art.42 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.

 Art. 9 – Norme transitorie

  1. L’Istituto è articolato nelle seguenti Unità Organizzative di Supporto (UOS), in quanto corrispondenti alle soppresse sezioni e/o unità staccate dell’Istituto di cui alla previgente normativa:
  • Sede di Bari
  • Sede di Cosenza
  • Sede di Padova
  • Sede di Torino
  1. Il Direttore di Istituto provvederà a nominare un responsabile, con delega alla gestione, per ciascuna delle Unità Organizzative di Supporto (UOS) suddette.

 Art. 10 – Rinvio

  1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le norme e gli atti generali del CNR.

 

IL PRESIDENTE